Chi subisce un infortunio sul lavoro, ha diritto, oltre all’indennizzo da parte dell’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortunio sul Lavoro (INAIL), anche al cosiddetto DANNO DIFFERENZIALE.
Per gli infortuni verificatisi a partire dal 25/07/2000, infatti, il dipendente può richiedere al datore di lavoro, in presenza di una sua evidente responsabilità o colpa, l’integrazione dell’indennità temporanea nonché del danno patrimoniale.
Indennizzo a carico dell’INAIL
- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta:percentuale della retribuzione giornaliera erogata in misura del 60% dal quarto giorno di malattia al novantesimo e in misura del 75% dal novantesimo giorno alla guarigione clinica.
- Indennità per incapacità lavorativa pari o superiore al 16%:indennizzo in forma di rendita in funzione del grado di inabilità permanente riportata e dalla retribuzione conseguita, trattata in base a coefficienti di legge a prescindere dalla colpa del datore di lavoro.
- Danno biologico permanente: è indennizzato in capitale o in rendita, il danno da postumi permanenti di grado pari o superiore al 6% di lesioni del benessere psico-fisico del soggetto, a prescindere da eventuali riflessi reddituali e a prescindere dalla colpa del datore di lavoro:
- Indennizzo in capitale: in caso di infortuni con postumi permanenti di grado tra il 6% e il 15%, valutati secondo le tabelle di legge.
- Indennizzo in rendita: in caso di infortuni con postumi permanenti di grado pari o superiore al 16%, valutati e quantificati secondo tabelle di legge.
Risarcimento a carico del datore di lavoro
- Integrazione dell’Indennità Temporanea: prevista dai CCNL fino al 100% della retribuzione.
- Danno patrimoniale differenziale: è il risarcimento ottenuto dal provato maggior danno retributivo non coperto dall’INAIL e riscontrabile nel caso di lesioni colpose gravi o gravissime ai danni del dipendente con responsabilità del datore di lavoro.
- Danno Biologico Differenziale: è il risarcimento ottenuto dal provato maggior danno biologico non coperto dall’INAIL ed ottenibile in caso di lesioni gravi o gravissime con responsabilità del datore di lavoro calcolato secondo gli ordinari criteri civilistici.
- Danno non patrimoniale: è il risarcimento della sofferenza contingente e del turbamento dell’animo derivanti dall’infortunio subito.
Lo Studio Legale Di Blasio garantisce assistenza legale in tale ambito, avvalendosi di medici legali e medici specialisti, in grado di quantificare il danno effettivamente subito e fornire gli strumenti necessari al riconoscimento dei diritti dei propri assistiti.