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Separazione e Divorzio

Il nostro Studio ha una lunga esperienza nella gestione dei casi di separazione e divorzio.

Affinché si possano raggiungere gli obiettivi prefissati dai nostri assistiti riteniamo fondamentale valutare preliminarmente la situazione generale dei coniugi, ascoltando attentamente le problematiche e le esigenze rappresentate, per riuscire a proporre la soluzione più adatta. Pur in presenza di inevitabili contrasti tra i coniugi, il nostro Studio Legale cerca sempre di favorire un consapevole accordo tra le parti. Raggiungere una decisione condivisa in una separazione o in un divorzio, infatti, è sempre preferibile per permettere che la stessa possa essere duratura nel tempo.

Ad ogni modo, laddove l’accordo non fosse possibile, lo Studio Legale Di Blasio affiancherà i propri assistiti nella fase giudiziale. In tal caso sarà il Tribunale, attraverso una valutazione delle condizioni di vita dei coniugi, a stabilire gli aspetti fondamentali del rapporto (in particolare sulle statuizioni economiche – mantenimento per il coniuge e/o per i figli – e sulla partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole).

Separazione legale

Quando si avvia una pratica per la separazione coniugale è necessario tener presente le molteplici implicazioni di carattere personale e patrimoniale che occorrerà affrontare.

In particolare, quando sono presenti figli minori e non economicamente autosufficienti, occorrerà prevederne il regime di affidamento e la collocazione, regolamentare i rapporti degli stessi con i genitori e stabilire l’entità dell’assegno di mantenimento.

Nei rapporti fra i coniugi, invece, occorrerà definire le questioni patrimoniali mediante l’assegnazione della casa coniugale, la determinazione dell’eventuale assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole e la divisione dei beni comuni.

Su tutte le questioni indicate, è possibile raggiungere un accordo che soddisfi entrambe le parti attraverso una separazione consensuale oppure, nel caso in cui non si raggiunga un’intesa, per mezzo di una separazione giudiziale.

Divorzio

Anche il divorzio, come la separazione, può essere affrontato in forma congiunta o in forma giudiziale, a seconda che sia possibile raggiungere un’intesa soddisfacente per entrambi i coniugi già prima dell’inizio della causa o nel corso della stessa.

La pronuncia di divorzio, che produrrà lo scioglimento definitivo del matrimonio (se celebrato in forma non religiosa) o la cessazione dei suoi effetti civili (se celebrato in Chiesa), dovrà prendere posizione sia sulla collocazione dei figli e sui rapporti con i genitori che sulle questioni economiche: mantenimento della prole ed eventuale assegno divorzile in favore del coniuge economicamente più debole.

All’eventuale riconoscimento dell’assegno divorzile sono legati anche altri importanti aspetti di ultrattività economica, come il diritto ad una quota del TFR del coniuge e a percepire la pensione di reversibilità.

Divorzio breve

Dal 26 maggio 2015 è entrato in vigore il cd. “Divorzio breve”.

La norma che consentiva di iniziare la causa di divorzio soltanto dopo tre anni da quando i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati è stata definitivamente modificata.

Oggi, indipendentemente dalla presenza o meno di figli, se la separazione è avvenuta consensualmente il divorzio potrà essere richiesto dopo sei mesi. Se invece la separazione è stata giudiziale, sarà necessario attendere un anno.

Negoziazione assistita

Dal dicembre 2014, è entrata in vigore la procedura di negoziazione assistita che offre la possibilità per i coniugi di separarsi o di divorziare trovando un accordo consensuale, senza adire il Tribunale.

La procedura è applicabile con la necessaria rappresentanza di un avvocato.

Nel caso in cui non vi siano dei figli, l’accordo raggiunto, sottoscritto ed autenticato dai legali delle parti, è sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale fornisce il nulla osta, ottenuto il quale si trasmette l’accordo all’Ufficiale di Stato civile, il quale provvede agli adempimenti successivi necessari.

Se vi sono dei figli, il Procuratore della Repubblica autorizza l’accordo, solo se esso è rispondente all’interesse dei figli.

La negoziazione assistita permette un’accelerazione significativa dei tempi, ma è necessaria un’ampia collaborazione da parte dei coniugi ed una quasi assenza di contrasti tra gli stessi.