L’Affidamento dei figli in caso di separazione e divorzio potrà essere condiviso, esclusivo o a terzi:
Affido condiviso
L’impianto normativo contenuto nella Legge n. 54/2006 ha l’indubbio pregio di porre a fondamento di esso il preminente interesse del minore, scardinando l’originario schema della L. 19 maggio 1975 n.151 e adeguandosi ai cambiamenti sociali verificatisi nel tempo. In tal senso la legge accoglie nel nostro ordinamento il principio della bigenitorialità.
Il modello oggi prevalente riguardo l’affido dei minori è quello condiviso, cioè la possibilità del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e con i parenti degli stessi. In virtù di tale principio, e salvo diverso accordo tra i coniugi, il giudice deve valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori (c.d. affidamento condiviso), determinando i tempi e le modalità della permanenza dei minori presso ciascun genitore e il collocamento presso uno di essi.
L’affidamento condiviso comporta l’esercizio congiunto della potestà sulle decisioni più importanti concernenti l’educazione, l’istruzione, la salute e disgiunto sulle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti i figli nei periodi in cui gli stessi saranno collocati presso ciascun genitore.
Affido esclusivo
L’affidamento esclusivo costituisce una soluzione eccezionale e si verifica quando nei confronti di uno dei genitori si manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.Esso deve essere puntualmente motivato non soltanto in relazione al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed all’inidoneità educativa.
Il provvedimento del Giudice potrà fondarsi sulle modalità con cui il genitore presumibilmente non idoneo abbia svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto con il minore.
L’affidamento esclusivo presuppone la presenza dell’inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale, tale da mettere in pericolo l’equilibrio dei figli, la loro educazione e il loro sviluppo psico-fisico.
Si può affermare che la conflittualità genitoriale di per sé non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso purché si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole ma, all’opposto, se si esprime in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse, il Giudice opterà per l’affidamento esclusivo che comporterà l’esercizio della potestà sulle decisioni più importanti concernenti educazione, istruzione al genitore affidatario.