Lo Studio Legale Di Blasio pone a disposizione la propria esperienza ed offre assistenza legale nell’ambito delle successioni ereditarie.
Redazione del testamento
L’ordinamento italiano rende possibile la scelta di diversi tipi di testamenti ordinari. Fra questi il testamento olografo può essere redatto autonomamente senza alcun costo. Tuttavia, anche tale tipo di atto deve essere scritto tenendo conto dei requisiti formali dettati dalla normativa di riferimento. Se sono violati i requisiti di forma, infatti, si determina la nullità o l’annullabilità dell’intero testamento e non già delle singole disposizioni.
Il nostro Studio Legale offre la consulenza necessaria alla corretta redazione dell’atto, affinché lo stesso sia valido sia nella forma che nel contenuto delle disposizioni testamentarie.
L’impugnazione del testamento e l’azione di riduzione
Lo Studio pone a disposizione dei clienti la propria competenza al fine di valutare la presenza di vizi formali o sostanziali di un testamento oppure la presenza di disposizioni nulle o annullabili.
L‘impugnazione del testamento può anche proporsi in caso di violazione dei diritti dei legittimari, ovverosia degli stretti congiunti del defunto a cui la legge riconosce una quota del patrimonio ereditario. L’azione di riduzione, peraltro, è attivabile anche avverso le donazioni eccedenti la quota disponibile.
Lo Studio Legale Di Blasio offre assistenza legale in controversie relative a:
- annullamento del testamento per vizi della capacità a disporre;
- annullamento o nullità del testamento per vizi di forma;
- vizi della volontà del testatore in riferimento alle singole disposizioni testamentarie;
- incapacità a ricevere per testamento e declaratoria di nullità delle relative disposizioni;
- ipotesi di inesistenza del testamento;
- azione di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni lesive dei diritti di legittima;
- disposizioni testamentarie esecutive di patti successori nulli;
Divisione ereditaria
Nel caso in cui, a seguito dell’apertura della successione, vi siano più eredi istituiti per testamento o per legge sarà opportuno procedere alla divisione. Laddove i coeredi non si trovassero d’accordo sui beni e diritti da assegnare sarà sempre possibile attivare la divisione giudiziale, fatte salve disposizioni contrarie del testatore, valide nel limite di cinque anni dall’apertura della successione. Lo Studio affianca i propri assistiti tanto nella gestione della divisione contrattuale, quanto di eventuali divisioni giudiziali in caso di disaccordo tra i coeredi.
Compilazione delle dichiarazioni di successione
Il nostro Studio Legale presta assistenza per la redazione della dichiarazione di successione di coloro che siano chiamati a succedere.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi del defunto e ha la funzione di fornire informazioni sull’asse ereditario, al fine di calcolare il costo dell’imposta di successione.
L’eredità è l’insieme di beni, diritti, obbligazioni di cui il defunto era titolare in vita, suscettibili di essere trasferiti agli aventi diritto.
Sono obbligati a presentare la denuncia di successione:
- gli eredi ed i legatari(purché non abbiano effettuato rinuncia all’eredità o, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedano la nomina di un curatore dell’eredità);
- i rappresentanti legali di eredi o di legatari;
- gli immessi nel possesso dei beni, in assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta;
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori delle eredità giacenti;
- gli esecutori testamentari;
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione ereditaria, che generalmente coincide con la data del decesso.